Le modifiche previste dall’art. 23 DDL di Bilancio 2024
Composita è la struttura dell’art. 23 del DDL di Bilancio 2024 che prevede variegate ipotesi di modifiche che qui si intende brevemente riassumere:
- dal 1° marzo 2024, aumenta dall’8 all’11 per cento la misura della ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta;
- in relazione alle ritenute sulle provvigioni, non si applica più - dal prossimo 1° aprile - il regime di esclusione per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato passa dallo 0,76 per cento all’1,06 per cento del valore degli immobili.
L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato, inoltre, viene stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Modifiche delle procedure di compensazione dei crediti
L’art. 23 prevede altresì modifiche rilevanti circa le regole che disciplinano le compensazioni dei crediti fiscali.
In particolare:
- il comma 7, lett. b), aggiunge l’ulteriore comma 49-quinquies all’art. 37 del D.L. n. 223/2006, prevedendo che la compensazione sia inibita al ricorrere delle circostanze individuate dalla norma; il modello F24 che contenga una compensazione, previa sospensione dello stesso, è successivamente scartato.
La disposizione si limita a far riferimento, in maniera del tutto generica, ai contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi complessivamente superiori a euro 100.000, operando per tutti i contribuenti senza alcuna delimitazione delle fattispecie rilevanti con riferimento alla motivazione dell’iscrizione a ruolo del debito.
Si pensi, a titolo di esempio, ad un ruolo derivante dal recupero di un credito inesistente rispetto a casi di semplici omissioni di versamento, o ancora, a debiti derivanti da atti impugnati in sede giudiziale dal contribuente.
Ciò che si auspica è che vengano definite espressamente le fattispecie più gravi per le quali è inibita la possibilità di compensazione al contribuente.
La norma in commento dispone delle modifiche anche circa le modalità di controllo delle compensazioni effettuate dai contribuente e, infatti, il comma 8, lett. a), dell’art. 23 del DDL interviene sull’art. 11, comma 2, lett. a), D.L. n. 66/2014 ampliando l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui siano effettuate delle compensazioni, in luogo della attuale versione della norma che prevede tale obbligo nei soli casi in cui per effetto delle compensazioni effettuate il saldo finale della delega di pagamento sia pari a zero.
Con riferimento a tale disposizione si valuti l’impatto sui contribuenti circa le probabili complicazioni delle procedure di gestione delle compensazioni; titolari di partita IVA e persone fisiche, secondo la misura che si intende introdurre, saranno obbligati, in caso di compensazioni, all’utilizzo dei servizi telematici o, in alternativa, a delegare un intermediario abilitato.
Inoltre, il comma 10, lett. a), dell’art. 23 introduce delle nuove modalità̀ di utilizzo in compensazione dei crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, più̀ precisamente:
- i crediti nei confronti dell’INPS, da parte dei datori di lavoro (non agricoli) possono essere utilizzati in compensazione solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia UniEmens da cui emergono i crediti stessi;
- i crediti nei confronti dell’INAIL, di qualsiasi importo, possono essere compensati a condizione che siano certi, liquidi, esigibili e registrati negli archivi dell’Istituto.
Pur comprendendo la finalità della norma si ritiene che tali misure dovrebbero riguardare soltanto una platea di contribuenti in possesso di indici oggettivi di propensione all’evasione e alle frodi.
Permettere la compensazione dei crediti vantati nei confronti dell’INPS solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia UniEmens di fatto posticipa la compensazione alla scadenza di versamento del successivo periodo di pagamento, addossando ai sostituti di imposta l’onere finanziario di anticipare, senza poter immediatamente compensare, le somme da erogare ai lavoratori per conto dell’Istituto (es. indennità̀ di malattia, maternità, ecc.).
Potenziamento dell’attività di riscossione
A chiosa, il comma 13 dell’art. 23 - inserisce nel D.P.R. n. 602/1973 il nuovo art. 75-ter - il quale intende semplificare, razionalizzare e potenziare l’attività di riscossione, consentendo all’Agente della Riscossione il ricorso a forme di cooperazione applicativa e informatica sin dalla fase propedeutica a quella di avvio della procedura esecutiva, per acquisire i dati e le informazioni, necessari al buon esito dell’azione di recupero, da chiunque detenuti.
Tuttavia, è indubbio che tale disposizione potrebbe avere delle ricadute sostanziali sui contribuenti ed è per tale ragione che si ritiene opportuno specificare le effettive modalità telematiche di cooperazione che saranno utilizzabili dall’Agente della Riscossione.
La disposizione, per come è scritta, rimane molto generica ed astratta rimandando, di fatto, al Decreto ministeriale oltre che la definizione della soluzione tecnica anche il perimetro di intervento sostanziale della misura.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25-bis;
- D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 11;
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 19;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 25;
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 37;
- DDL A.S. n. 926.
Contrasto all’evasione: le novità della Manovra 2024
di Arianna Semeraro, Maurizio Tozzi | 20 Novembre 2023
L’art. 23 del Disegno di Legge di Bilancio 2024 prevede una serie di disposizioni tese a contrastare l’evasione fiscale e razionalizzare le procedure di compensazione dei crediti. Da una loro prima lettura appare come le misure restrittive - spesso generalizzate - rischino di ricadere sulla totalità dei contribuenti, introducendo maggiori oneri e burocrazia. Pertanto, pur condividendo appieno la finalità della norma che intende contrastare l’evasione e le frodi di natura tributaria, si ritiene che probabilmente le misure qui in commento debbano essere riservate soltanto ad una determinata platea di soggetti in possesso di indici oggettivi di propensione all’evasione e alla commissione di frodi nei confronti dell’Erario.
Le modifiche previste dall’art. 23 DDL di Bilancio 2024
Composita è la struttura dell’art. 23 del DDL di Bilancio 2024 che prevede variegate ipotesi di modifiche che qui si intende brevemente riassumere:
L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato, inoltre, viene stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Modifiche delle procedure di compensazione dei crediti
L’art. 23 prevede altresì modifiche rilevanti circa le regole che disciplinano le compensazioni dei crediti fiscali.
In particolare:
La disposizione si limita a far riferimento, in maniera del tutto generica, ai contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi complessivamente superiori a euro 100.000, operando per tutti i contribuenti senza alcuna delimitazione delle fattispecie rilevanti con riferimento alla motivazione dell’iscrizione a ruolo del debito.
Si pensi, a titolo di esempio, ad un ruolo derivante dal recupero di un credito inesistente rispetto a casi di semplici omissioni di versamento, o ancora, a debiti derivanti da atti impugnati in sede giudiziale dal contribuente.
Ciò che si auspica è che vengano definite espressamente le fattispecie più gravi per le quali è inibita la possibilità di compensazione al contribuente.
La norma in commento dispone delle modifiche anche circa le modalità di controllo delle compensazioni effettuate dai contribuente e, infatti, il comma 8, lett. a), dell’art. 23 del DDL interviene sull’art. 11, comma 2, lett. a), D.L. n. 66/2014 ampliando l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui siano effettuate delle compensazioni, in luogo della attuale versione della norma che prevede tale obbligo nei soli casi in cui per effetto delle compensazioni effettuate il saldo finale della delega di pagamento sia pari a zero.
Con riferimento a tale disposizione si valuti l’impatto sui contribuenti circa le probabili complicazioni delle procedure di gestione delle compensazioni; titolari di partita IVA e persone fisiche, secondo la misura che si intende introdurre, saranno obbligati, in caso di compensazioni, all’utilizzo dei servizi telematici o, in alternativa, a delegare un intermediario abilitato.
Inoltre, il comma 10, lett. a), dell’art. 23 introduce delle nuove modalità̀ di utilizzo in compensazione dei crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, più̀ precisamente:
Pur comprendendo la finalità della norma si ritiene che tali misure dovrebbero riguardare soltanto una platea di contribuenti in possesso di indici oggettivi di propensione all’evasione e alle frodi.
Permettere la compensazione dei crediti vantati nei confronti dell’INPS solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia UniEmens di fatto posticipa la compensazione alla scadenza di versamento del successivo periodo di pagamento, addossando ai sostituti di imposta l’onere finanziario di anticipare, senza poter immediatamente compensare, le somme da erogare ai lavoratori per conto dell’Istituto (es. indennità̀ di malattia, maternità, ecc.).
Potenziamento dell’attività di riscossione
A chiosa, il comma 13 dell’art. 23 - inserisce nel D.P.R. n. 602/1973 il nuovo art. 75-ter - il quale intende semplificare, razionalizzare e potenziare l’attività di riscossione, consentendo all’Agente della Riscossione il ricorso a forme di cooperazione applicativa e informatica sin dalla fase propedeutica a quella di avvio della procedura esecutiva, per acquisire i dati e le informazioni, necessari al buon esito dell’azione di recupero, da chiunque detenuti.
Tuttavia, è indubbio che tale disposizione potrebbe avere delle ricadute sostanziali sui contribuenti ed è per tale ragione che si ritiene opportuno specificare le effettive modalità telematiche di cooperazione che saranno utilizzabili dall’Agente della Riscossione.
La disposizione, per come è scritta, rimane molto generica ed astratta rimandando, di fatto, al Decreto ministeriale oltre che la definizione della soluzione tecnica anche il perimetro di intervento sostanziale della misura.
Riferimenti normativi:
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