L’invio del modello 730 tramite CAF, ovvero professionista abilitato, richiede il visto di conformità. L’articolo 7-bis del D.L. n. 4/2019 ha modificato il regime sanzionatorio relativo all’opposizione del visto di conformità infedele, regolato dall’articolo 39, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997. Per i soggetti indicati dall’articolo 35 del predetto Decreto Legislativo, che rilasciano il visto di conformità infedele sulla dichiarazione dei redditi, presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999, viene definita unicamente una sanzione pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata. È stato soppresso, quindi, l’obbligo di pagamento, da parte del CAF o professionista, dell’imposta e degli interessi risparmiati dal contribuente, conseguentemente all’errore commesso.
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