L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 110, pubblicata il 17 dicembre 2018, ha escluso la natura concorsuale del piano attestato di risanamento, con la conseguenza che il debitore, per la nota di variazione in diminuzione dell’imposta ricevuta durante l’esecuzione del piano, ha l’obbligo di registrare il documento e di procedere al versamento dell’imposta senza attenderne la conclusione. Nell’approfondimento che segue viene esaminata la risposta dell’Agenzia con riferimento anche alle norme ed ai chiarimenti di prassi in ambito fallimentare.
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