Sia la prassi ministeriale che la giurisprudenza comunitaria hanno chiarito che il trasferimento di valute virtuali non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante ai fini IVA, al pari del trasferimento di mezzi di pagamento aventi valore legale o altri strumenti quali buoni acquisto o “punti diritto”. Quindi, la cessione di Bitcoin rappresenta un’operazione fuori campo IVA. Diverso è, invece, il trattamento IVA dei servizi di intermediazione delle valute virtuali. Tali servizi sono quelli generalmente resi dai soggetti cambiavalute e/o Exchange.
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